Cass. civ. n. 8496 del 24 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Computo dei termini - Modalità di esecuzione del deposito - Rilevanza - Esclusione - Deposito atto telematico - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga - Computo "a ritroso" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 155
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F