Cass. civ. n. 8505 del 01 aprile 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contestazione del contribuente sulla legittimazione del sottoscrittore - Prova a carico dell'Amministrazione - Fondamento ed oggetto.
In caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.