Cass. civ. n. 8506 del 24 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell’ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell’appello - Abnormità - Conseguenze.


Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27691 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 162
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 168

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