Cass. civ. n. 8519 del 01 aprile 2025
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - DIVIETO - LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI PREMORTI - PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI Azioni non soggette a prescrizione - Azione giudiziale di riconoscimento di paternità - Ritardo nel proponimento dell'azione - Equivalenza a rinunzia al diritto successorio derivante dall'accertamento dello status - Esclusione - Conseguenze rispetto ai terzi e all'erede apparente.
In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 270
Cod. Civ. art. 277