Cass. civ. n. 8520 del 01 aprile 2025
Testo massima n. 1
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Accettazione tacita dell'eredità - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Trascrivibilità - Condizioni - Fondamento.
La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 2657 com. 1