Cass. civ. n. 8536 del 24 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d’ufficio - Provvedimento sull’istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2699
Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 61