Cass. civ. n. 1955 del 27 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perché la "ratio" della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.