Cass. civ. n. 8543 del 28 marzo 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità professionale del notaio - Trascrizione di un atto inefficace - Illecito permanente - Esclusione - Decorrenza del termine ex art. 2947 c.c. dal compimento dell'atto e della pubblicità nei registri immobiliari.


In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16631 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 2644
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

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