Cass. civ. n. 24060 del 10 novembre 2006

Testo massima n. 1


In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. — per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE