Cass. civ. n. 8561 del 27 marzo 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.
La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.