Cass. civ. n. 8577 del 29 marzo 2024
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Nomina del presidente e del segretario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
La nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del 2020 (ove si è previsto che, in caso di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, é trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini), non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il verbale contenente la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore del condominio, ancorché privo della sottoscrizione di presidente e segretario, evidenziando che la sottoscrizione del verbale assolve unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 6
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67
Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 5 bis com. 1
Legge 27/11/2020 num. 159