Cass. civ. n. 9114 del 4 settembre 1990

Testo massima n. 1


Dalla scrittura contenente la transazione — che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350 n. 12 c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali — devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno e dall'altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi conordato in sostituzione di quello anteriore.

Testo massima n. 2


In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

Testo massima n. 3


L'onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dell'art. 1967 c.c., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende invece ai fatti attinenti alle modalità di esecuzione od attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi o per presunzioni; peraltro, anche nel processo interpretativo relativo all'atto transattivo, il giudice ben può attingere, da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura, fatti e circostanze idonee a convalidare il contenuto stesso dell'atto transattivo ed a precisarne i termini, senza con ciò violare la citata norma.

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