Cass. civ. n. 8586 del 29 marzo 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Formazione delle graduatorie di circolo e di istituto - Punteggio per il servizio militare ed il servizio civile sostitutivo - Valutazione - Necessità - Fondamento.


Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5854 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050 com. 1
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050 com. 2
DM min. IUR 12/05/2011 art. 2 com. 6

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