Cass. civ. n. 8594 del 27 marzo 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Sgravi fiscali - Pagamento in sede amministrativa da parte dell'Inps - Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi - Rilevabilità in ogni tempo - Conseguenze - Condanna al pagamento degli interessi sul capitale erogato in via amministrativa - Infondatezza.


In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16847 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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