Cass. civ. n. 8192 del 6 giugno 2002
Testo massima n. 1
Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam .