Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1787 del 3 marzo 1999

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1787 del 3 marzo 1999

Testo massima n. 1

La disposizione contenuta nell’art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione [ fra i quali la reciprocità delle concessioni ], siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall’assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell’assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l’offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall’assicurato.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze