Cass. pen. n. 8604 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità alle somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge n. 512 del 1999 - Esclusione - Ragioni.
In tema di remissione del debito per spese di giustizia, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le sole spese afferenti al processo penale, quali sanzioni economiche accessorie alla pena, non trovando applicazione per le somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, che costituiscono un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell'imputato.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56
Legge 22/12/1999 num. 512
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.