Cass. pen. n. 8605 del 13 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente - Inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni.


Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 28276 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

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