Cass. pen. n. 8605 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente - Inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni.
Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6