Cass. civ. n. 9525 del 12 agosto 1992
Testo massima n. 1
Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento.
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