Cass. civ. n. 17015 del 2 agosto 2007

Testo massima n. 1


Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.

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