Cass. civ. n. 8615 del 27 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio - Danno da demansionamento - Reddito imponibile - Configurabilità - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione; spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.