Cass. civ. n. 7553 del 27 agosto 1994

Testo massima n. 1


L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.

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