Cass. civ. n. 2082 del 30 marzo 1984

Testo massima n. 1


La transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d'ufficio dal giudice.

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