Cass. civ. n. 8620 del 02 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errore materiale - Istanza proposta personalmente dalla parte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 730 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.

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