Cass. civ. n. 11471 del 18 novembre 1997
Testo massima n. 1
Affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubita, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Tale situazione di incertezza non può ritenersi sussistente quando la contesa delle parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato; tuttavia, il giudicato, e quindi l'impedimento alla stipulazione di una transazione sul relativo rapporto, non è configurabile quando la sentenza di cassazione di conferma della sentenza di merito, benché già deliberata, non sia stata ancora pubblicata, poiché solo la pubblicazione a norma dell'art. 133 c.p.c. fa venire ad esistenza la sentenza e le fa acquistare i caratteri della imperatività e della immutabilità.
Testo massima n. 2
La tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo si attua durante lo svolgimento del rapporto secondo la sua specifica disciplina, mentre, manifestata dal datore di lavoro la volontà di recedere, il prestatore può ben transigere in ordine al diritto ad impugnare il licenziamento, e al relativo atto non si applica la disciplina di cui all'art. 2113 c.c.
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