Cass. civ. n. 863 del 13 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE


Intesa restrittiva della concorrenza - Fideiussione “a valle” - Nullità - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Presupposti - Provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante - Produzione - Necessità - Fatto notorio - Esclusione.


La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

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Riferimenti normativi

Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2
Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 18176/2019

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