Cass. civ. n. 8635 del 2 aprile 2024

Testo massima n. 1


URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA


Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla realizzazione di piano PEEP - Natura reale propter rem - Limiti - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione - Conseguenze.


In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.

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Riferimenti normativi

Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.
Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1321
Cod. Civ. art. 1470

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Precedenti: Cass. civ. n. 16401/2013

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