Cass. civ. n. 8636 del 02 aprile 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Conferma per il triennio successivo al primo - Giudicato di insussistenza del requisito sanitario per il primo triennio - Estensione dell'accertamento al triennio successivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di assegno ordinario di invalidità, l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'insussistenza del requisito sanitario in relazione al primo triennio estende i suoi effetti anche al triennio successivo, benché l'assegno sia stato riconosciuto in via amministrativa, perché il predetto accertamento non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il riconoscimento, in sede amministrativa da parte dell'Inps, dell'assegno ordinario d'invalidità per il secondo triennio non faceva venire meno l'interesse dell'ente previdenziale a invocare il definitivo accertamento giudiziale, determinante il travolgimento del predetto riconoscimento, di insussistenza del diritto all'assegno).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21709 del 2016

Normativa correlata

Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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