Cass. civ. n. 449 del 10 febbraio 1969

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La promessa al pubblico è un negozio unilaterale che vincola il promittente non per effetto dell'incontro della sua volontà con quella di altro soggetto che abbia manifestato di accettare la promessa, bensì per effetto della sua unilaterale determinazione. L'obbligo perciò sorge non appena la promessa è resa pubblica; di guisa che questa non può essere revocata se non per giusta causa ed a condizione che la revoca sia resa pubblica con le stesse forme usate per la promessa.

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