Cass. pen. n. 8647 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE - Perizia - Procedimento di assunzione - Esame orale del perito - Necessità - Rinnovazione dell’esame nel corso del dibattimento - Condizioni - Ragioni.
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3