Cass. civ. n. 8647 del 2 aprile 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA


Garanzia per difformità e i vizi - Rovina o difetti di immobili di lunga durata - Assunzione di garanzia generica e preventiva del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Esonero dell'appaltatore dall'onere di comunicazione della denuncia del committente - Esclusione - Fondamento.


In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto o di rovina o difetti di immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo ad eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l'appaltatore dall'onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1667
Cod. Civ. art. 1669
Cod. Civ. art. 1670

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