Cass. civ. n. 27378 del 12 dicembre 2005

Testo massima n. 1


In tema di assegno bancario, la limitazione della responsabilità del trattario, secondo quanto prevede il secondo comma dell'art. 1992 c.c., ai casi di mala fede o colpa grave, non opera ove la banca sia chiamata a rispondere in via extracontrattuale, in tal caso essendo sufficiente la colpa lieve.

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