Cass. pen. n. 8659 del 12 settembre 2023
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato di pericolo eventualmente permanente - Momento del perfezionamento - Momento fino al quale può protrarsi la consumazione - Conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione - Fattispecie.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell'erario. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, "ex se", di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che, nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una società, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quell'immobile a uno degli indagati).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.