Cass. civ. n. 8447 del 24 settembre 1996
Testo massima n. 1
Al destinatario di cose oggetto di un contratto di trasporto marittimo, legittimato alla riconsegna in virtù del possesso della polizza di carico, non sono opponibili eccezioni e circostanze rela¬tive alla caricazione, non risultanti specificamente dal titolo (nella specie, la polizza di carico era stata emessa con la clausola clean board).
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