Cass. civ. n. 3027 del 15 marzo 1995

Testo massima n. 1


In caso di smarrimento di un assegno bancario dopo la girata per l'incasso fatta ad una banca dall'intestatario dell'assegno, grava su quest'ultimo, e non sul traente, l'onere di richiedere l'ammortamento del titolo, che costituisce l'unico strumento che garantisce il traente dal non restare esposto ad una richiesta di pagamento a seguito della presentazione, sia pure tardiva, dell'assegno da parte di un terzo in buona fede.

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