Cass. civ. n. 9686 del 20 agosto 1992

Testo massima n. 1


Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualità di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, è liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.

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