Cass. civ. n. 8697 del 28 marzo 2023

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.


In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3628 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1946
Cod. Civ. art. 1304
Cod. Civ. art. 1954

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