Cass. civ. n. 8701 del 02 aprile 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - Interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.


Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, a cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario, l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per contraddittorietà, la sentenza del C.S.M. che, pur mostrando di condividere il suesposto principio, aveva irrogato la più lieve sanzione della censura, in ragione di un apprezzamento difforme da quello del provvedimento interinale e facendo leva sulla fuoriuscita del ricorrente dalla magistratura).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 28697 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 23
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

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