Cass. civ. n. 4252 del 21 ottobre 1989

Testo massima n. 1


Ai fini dell'addebitabilità della separazione personale fra coniugi, non può essere aprioristicamente esclusa la rilevanza delle violazioni dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente (art. 708 c.p.c.), atteso che tali doveri — e, in particolare, quello di fedeltà — vanno osservati anche nelle more del giudizio di separazione.

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