Cass. civ. n. 1117 del 4 febbraio 1998

Testo massima n. 1


In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).

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