Cass. pen. n. 872 del 14 dicembre 2023
Testo massima n. 1
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Omessa statuizione nel decreto penale di condanna – "Error in iudicando" emendabile solo attraverso la proposizione di impugnazione - Conseguenze.
L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
DPR del 2001 num. 380 art. 31 PENDENTE