Cass. civ. n. 2636 del 17 luglio 1969

Testo massima n. 1


La negotiorum gestio prohibente domino, di cui al secondo comma dell'art. 2031 c.c. è configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo, nonostante l'opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo, e non è richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento. Sono quindi requisiti necessari di detta figura esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui.

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