Cass. civ. n. 8733 del 02 aprile 2025

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.


In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25197 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1597
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 2 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

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