Cass. civ. n. 8745 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pubblico impiego contrattualizzato - Esercizio del potere disciplinare con sanzione conservativa - Successiva applicazione di sanzione espulsiva - Medesima natura degli addebiti - Diversità dei fatti contestati - Violazione del "ne bis in idem" sostanziale - Insussistenza - Fattispecie.
In tema di pubblico impego contrattualizzato, l'esercizio del potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di bis in idem sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente part time responsabile dell'ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.