Cass. civ. n. 8749 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione risolutiva - Mancato avveramento - Conseguenze - Domanda di risoluzione per inadempimento - Dovere del giudice di esaminarla.
In tema di condizione risolutiva, ove non si avveri l'evento futuro ed incerto in essa contemplato, il giudice deve prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e pronunciarsi sulla stessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1358
Cod. Civ. art. 1359
Cod. Civ. art. 1453