Cass. civ. n. 8775 del 3 aprile 2024
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
Riconoscimento per fatti concludenti - Ammissibilità - Sostituzione della cosa difettosa - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 1495 com. 2