Cass. pen. n. 8779 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Art. 4 d.l. n. 146 del 2013 non recepito nella legge n. 10 del 2014 - Ultrattività - Esclusione - Ragioni.


In tema di benefici penitenziari, il disposto dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neanche se apparentemente vigente nel semestre di riferimento, atteso che non si applica alla materia, estranea al diritto penale sostanziale, il principio di irretroattività della legge più sfavorevole e che la disciplina della successione di leggi nel tempo non riguarda la sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34073 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4 com. 4

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