Cass. pen. n. 8790 del 6 dicembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE


Aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen - Obbligo di motivazione - Contenuto - Indicazione.


In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. non può essere ritenuta sulla base della mera constatazione del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche, dovendo il giudice descriverne le specifiche modalità e la destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di un generico richiamo al "reimpiego del denaro ricavato nei più disparati settori merceologici").

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 49334/2019

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE