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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8722 del 2 settembre 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8722 del 2 settembre 1998

Testo massima n. 1

Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l’azione di indebito arricchimento.

Testo massima n. 2

La delibera della Giunta regionale, con la quale si autorizza il presidente della regione ad agire o difendersi in giudizio, costituisce un presupposto della legitimatio ad processum: essa pertanto, se pure non tempestivamente depositata, può sempre essere validamente prodotta con efficacia retroattiva anche nei successivi gradi di giudizio, ed anche nel giudizio di legittimità, a meno che in quest’ultimo caso il giudice del merito non avesse già rilevato il difetto del presupposto processuale, dichiarando improcedibile la domanda.

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