Cass. civ. n. 8798 del 28 marzo 2023
Testo massima n. 1
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Provvedimento su istanza di liquidazione del difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per cassazione - Proposizione nelle forme del rito civile - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente all'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76
Cod. Proc. Civ. art. 360